Esenzioni



  • Cittadino di eta’ superiore ai 65 anni, appartentente a nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a Euro 36.151,98 (£70.000.000).

  • Genitore o esercente patria potesta’ di bambino di eta’ inferiore ai 6 anni appartenente a nucleo familiare con reddito riferito all’anno precedente non superiore a Euro 36.151,98 (£70.000.000).

  • Titolare di pensione sociale o al minimo di eta’ superiore a 60 anni.

  • Familiare a carico di titolare di pensione sociale o al minimo di eta’ superiore ai 60 anni.

  • Disoccupato, iscritto come disoccupato nelle liste di collocamento.

  • Familiare a carico di disoccupato di cui al punto 5.

  • Extra comunitario regolarmente residente in Italia ed iscritto come disoccupato nelle liste di collocamento.

Familiare a carico di disoccupato extra comunitario di cui al punto 7.

Il reddito deve essere inferiore a Euro 8.263,31 (£ 16.000.000) aumentato a Euro 11.362,05 (£ 22.000.000) per il coniuge a carico ed incrementato di Euro 516,46 (£ 1.000.000) per ogni figlio a carico. Esenzione per patologia

Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 10 settembre 1998

"Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente l’aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante i protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità."
(pubblicato in G.U. 20 ottobre 1998, n. 245)

Il Ministro della Sanità decreta:

  • Art. 1. 1. Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dell’art. 1. comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate dal presente decreto e dagli allegati A, B e C, che ne formano parte integrante, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche.
  • Art. 1. 2. La prescrizione delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche è effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 2 e degli allegati A, B e C.
  • Art. 2. 1. In funzione preconcezionale sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dallo specialista alla coppia, se l’anamnesi riproduttiva o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto.
  • Art. 2. 2. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, prescritte di norma dallo specialista.
  • Art. 2. 3. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche, necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale, nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate dall’allegato C, prescritte dallo specialista tra quelle incluse nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 150, del 14 settembre 1996. Le regioni individuano le strutture di riferimento per l’esecuzione di tali prestazioni, garantendo che le stesse forniscano alle donne e alle coppie un adeguato sostegno.
  • Art. 2. 4. In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente articolo, le prescrizioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico.
  • Art. 3. 1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro della sanità del 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995.

ALLEGATO A
Prestazioni specialistiche per la tutela della maternità responsabile, escluse dalla partecipazione al costo, in funzione preconcezionale.

  • (1) Prestazioni specialistiche per la donna 89.01 – ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI: Consulenza ginecologica preconcezionale 90.49.3 – ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]: in caso di rischio di isoimmunizzazione 91.26.4 – VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (Ig G, Ig M) 91.09.4 – TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.) (Ig G, Ig M) 90.62.2 – EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. 90.74.3 – RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (Test di Simmel): in caso di riduzione dei volume cellulare medio e di alterazioni morfologiche degli eritrociti 90.66.5 – Hb – EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.): in caso di riduzione dei volume cellulare medio e di alterazioni morfologiche degli eritrociti 91.38.5 – ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test].
  • (2) Prestazioni specialistiche per l’uomo 90.62.2 – EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.: in caso di donna con fenotipo eterozigote per emoglobinopatie 90.74.3 – RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (Test di Simmel): in caso di donna con fenotipo eterozigote per emoglobinopatie 90.66.5 – Hb – EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.): in caso di donna con fenotipo eterozigote per emoglobinopatie.
  • (3) Prestazioni specialistiche per la coppia 91.22.4 – VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI H – 90.65.3 – GRUPPO SANGUIGNO AB0 e Rh (D) 91.10.5 – TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. Mediante emoagglutin. Passiva) [TPHA] 91.11.1 – TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].
  • (4) In caso di abortività ripetuta o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale e su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista: 89.01 – ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI: Consulenza genetica 88.79.7 – ECOGRAFIA TRANSVAGINALE 68.12.1 – ISTEROSCOPIA Escluso: Biopsia con dilatazione dei canale cervicale 68.16.1 – BIOPSIA DEL CORPO UTERINO: Biopsia endoscopica (isteroscopia) dell’endometrio 90.46.5 – ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) 90.47.5 – ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgG, IgA, IgM) 90.51.4 – ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ABTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (ABTPO) 90.54.4 – ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg) 91.31.2 – CARIOTIPO DA METAFASI LINFOCITARIE 1 Tecnica di bandeggio (Risoluzione non inferiore alle 320 bande): alla coppia.

NOTA.
Sono riportate le prestazioni come definite dal D.M. 22 luglio 1996 recante “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe” con i relativi codici identificativi e contrassegni. La lettera “H” indica le prestazioni erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti.

ALLEGATO B
Prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dall apartecipazione al costo.

All’inizio della gravidanza, possibilmente entro la 13ª settimana, e comunque al primo controllo:

90.62.2 – EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. H – 90.65.3 – GRUPPO SANGUIGNO AB0 e Rh (D), qualora non eseguito in funzione preconcezionale 90.09.2 – ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] 90.04.5 – ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] 91.26.4 – VIRUS ROSOLIA ANTICORPI: in caso di IgG negative, entro la 17ª settimana 91.09.4 – TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.): in caso di IgG negative ripetere ogni 30 -40 gg. fino al parto 91.10.5 – TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI, (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA]: qualora non eseguite in funzione preconcezionale esteso al partner 91.11.1 – TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione [VDRL] [RPR]:qualora non eseguito in funzione preconcezionale esteso al partner 91.22.4 – VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI 90.27.1 – GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] 90.44.3 – URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO 88.78 – ECOGRAFIA OSTETRICA 90.49.3 – ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]: in caso di donne Rh negativo a rischio di immunizzazione il test deve essere ripetuto ogni mese; in caso di incompatibilità AB0, il test deve essere ripetuto alla 34ª-36ª settimana.

Tra la 14ª e la 18ª settimana:

90.44.3 - URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO

Tra la 19ª e la 23ª settimana:

90.44.3 – URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*) 88.78 – ECOGRAFIA OSTETRICA

Tra la 24ª e 27ª settimana:

90.27.1 – GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] 90.44.3 – URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO

Tra la 28ª e la 32ª settimana:

90.62.2 – EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. 90.22.3 – FERRITINA [P/(Sg)Er]: in caso di riduzione dei volume globulare medio 90.44. 3 – URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO 88.78 – ECOGRAFIA OSTETRICA

Tra la 33ª e la 37ª settimana:

91.18.5 – VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg 91.19.5 – VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI 90.62.2 – EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. 90.44.3 – URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO 91.22.4 – VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI in caso di rischio anamnestico

Tra la 38ª e la 40ª settimana:

90.44.3 – URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO

Dalla 41ª settimana:

88.78 – ECOGRAFIA OSTETRICA: su specifica richiesta dello specialista 75.34.1 – CARDIOTOCOGRAFIA: su specifica richiesti dello specialista; se necessario, monitorare fino al parto In caso di batteriuria significativa 90.94.2 – ESAME COLTURALE DELL’URINA [URINOCOLTURA] Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica.

In caso di minaccia di aborto sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell'evoluzione della gravidanza

NOTA.
Sono riportate le prestazioni come definite dal D.M. 22 luglio 1996 recante “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito dei Servizio sanitario nazionale e relative tariffe” con i relativi codici identificativi e contrassegni. La lettera “H” indica le prestazioni erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti.

ALLEGATO C
Indicazioni alla diagnosi prenatale (desunte dalle “Linee Guida per i test genetici” approvate dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza dei Consiglio dei Ministri)

Le indicazioni per la diagnosi prenatale rientrano in due grandi categorie:

  • (1) Presenza di un rischio procreativo prevedibile a priori: età materna avanzata, genitore portatore eterozigote di anomalie cromosomiche strutturali, genitori portatori di mutazioni geniche.
  • (2) Presenza di un rischio fetale resosi evidente nel corso della gestazione: malformazioni evidenziate dall’esame ecografico, malattie infettive insorte in gravidanza, positività dei test biochimici per anomalie cromosomiche, familiarità per patologia genetiche. Le indicazioni per le indagini citogenetiche per anomalie cromosomiche fetali sono: età materna avanzata (= o > 35 aa.) genitori con precedente figlio affetto da patologia cromosomica genitore portatore di riarrangiamento strutturale non associato ad effetto fenotipico genitore con aneuploidie dei cromosomi sessuali compatibili con la fertilità anomalie malformative evidenziate ecograficamente probabilità di 1/250 o maggiore che il feto sia affetto da Sindrome di Down (o alcune altre aneuploidie) sulla base dei parametri biochimici valutati su sangue materno o ecografici, attuati con specifici programmi regionali in centri individuati dalle singole Regioni e sottoposti a verifica continua della qualità.

Tale tipo di esenzione deve essere attestata dal medico curante riportando sulla ricetta il numero di esenzione ticket ed i codici della specifica patologia. Sono esenti per patologia i soggetti affetti dalle malattie individuate dal DM 329 del 28/05/1999 “regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti ai sensi dell’art. 5, comma, lettera a, del decreto legislativo 29/04/98 , N° 124″, limitatamente alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, individuate dallo stesso decreto ed alle visite specialistiche brevi attinenti alla patologia esentata. Fanno eccezione a ciò alcune patologie, identificate ad es. dai codici 014-018-020-040-041-046-048-049-051 ecc., per le quali l’esenzione è estesa a tutte le prestazioni sanitarie utili al monitoraggio delle patologie stesse e delle loro complicanze e altresì per la riabilitazione e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Per i soggetti esenti per patologia possono essere prescritte sulla medesima ricetta anche più prestazioni dello stesso tipo, da eseguirsi presso la medesima struttura in momenti successivi, indicati dal medico prescrittore , entro un periodo massimo di tre mesi dal momento del rilascio (ad es. esami clinici routinari, monitoraggio di farmaci specifici).

NOTA.
Le prestazioni non previste dai codici della specifica patologia vanno richieste su ricette distinte da quelle contenenti prestazioni esenti e sono a totale carico del paziente, qualora questi non presenti altre forme di esenzione. Anche le visite specialistiche e le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per l’accertamento della patologia che dà diritto all’esenzione sono a totale carico del paziente.